Compromesso è il termine utilizzato per definire il contratto preliminare di vendita di un immobile.
Durante una compravendita immobiliare esistono quindi quasi sempre due stipule: quella di un contratto preliminare e quella di un contratto definitivo.
Contrariamente a quello che si potrebbe essere portati a pensare, il compromesso:
Il compromesso, ovviamente sempre in forma scritta, deve esplicitare il consenso delle parti, l'immobile oggetto della compravendita e il prezzo di vendita.
Maggiori i dettagli del preliminare, minori i dubbi in fase di stesura del definitivo.
Trattandosi di due contratti molto simili, sorge spontanea la domanda: ma qual è quindi l’utilità del compromesso? Non è una ripetizione?
La domanda trova una sua risposta nei numerosi adempimenti burocratici necessari alla compravendita di un immobile.
Con il compromesso, le parti fissano i principali paletti della trattativa, bloccando in un certo senso l’accordo, e spostano la stesura definitiva al momento in avranno sotto mano tutte le carte necessarie.
Frequenti, anche se non obbligatori, sono l’inclusione di un tempo massimo per la stipula del contratto definitivo e la definizione di una caparra.
Il compromesso va obbligatoriamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello 69.
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